RSU

da | Ott 31, 2019

A.s. 2022/23

CONVOCAZIONE PER CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO 2022/2023

Elezioni RSU 2022:

CHE COS’È LA R.S.U.

La RSU è l’organismo di rappresentanza sindacale dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ideato da Cgil, Cisl e Uil con l’intesa-quadro del 1991 e istituito a seguito dell’accordo firmato tra le parti sociali e il governo il 23 luglio 1993 (Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo). Con quell’accordo il tema delle rappresentanze sindacali di base viene, per la prima volta, anche formalmente ancorato al sistema della contrattazione (ridefinito sulla base di due livelli negoziali: nazionale di categoria, e aziendale o territoriale) e allo scenario generale delle relazioni collettive in Italia. La costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie è stata poi disciplinata da specifici accordi stipulati tra le Confederazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil) e tra queste e le associazioni imprenditoriali, o altri organismi rappresentanti la controparte, sia nei settori privati che nell’area pubblica (Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 con Confindustria e Intersind; accordo tra le Confederazioni sindacali e l’Aran del 7 agosto 1998). A questi principi si ispira sostanzialmente anche la recente intesa unitaria del 28 giugno 2011 su Democrazia e Rappresentanza. Recentemente, il 4 dicembre 2017 è stato siglato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali. La RSU è un organismo sindacale unico, elettivo, di rappresentanza generale, pluralistico e unitario. È di tipo unico sia perché è costituito sulla base dell’unico canale elettivo, sia perché la stessa struttura esercita tanto poteri di contrattazione quanto i diritti di consultazione e di partecipazione. È di tipo elettivo perché è espresso e legittimato dal voto diretto e immediato di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti ad associazioni sindacali su liste concorrenti in una competizione elettorale. Ciò conferisce alla RSU una capacità di rappresentanza generale dei lavoratori occupati in ogni scuola. Con l’accordo sottoscritto il 9 febbraio 2015 anche il personale precario può presentare la propria candidatura all’interno delle liste. È un organismo pluralistico perché è aperto alla rappresentanza di tutte le associazioni costituite in sindacato presenti nell’unità produttiva (scuola) e quindi favorisce un’adeguata composizione professionale e di genere della rappresentanza. È unitario perché accoglie lo spirito di un più ampio patto di unità d’azione di Cgil, Cisl e Uil (risalente alla originaria intesa-quadro del 1991)

RUOLO E FUNZIONAMENTO DELLA RSU

In quanto soggetto delle relazioni sindacali in azienda, alla RSU competono le funzioni gestionali, di controllo, tutela e verifica anche applicativa, di consultazione e partecipazione previste da leggi e contratti, oltre che l’esercizio continuativo dei diritti di informazione. Inoltre, in quanto soggetto del sistema contrattuale, essa esercita, con i sindacati territoriali di categoria firmatari del CCNL, i poteri di contrattazione collettiva a livello aziendale (scuola, per noi) “nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva”. Qualunque decisione è assunta a maggioranza dei componenti (2 su 3 o almeno 4 su 6), come disposto dall’art. 8, comma 1, dell’accordo quadro del 7.8.1998. La regolamentazione per l’esercizio di queste prerogative è contenuta nel Contratto Collettivo Quadro sulle prerogative sindacali stipulato il 7.8.1998. Per il comparto scuola vigono, oltre alle disposizioni generali del contratto, norme specifiche contenute nell’art. 16 del CCNQ 7.8.1998. La RSU ha diritto di: – indire l’assemblea sindacale della propria istituzione scolastica; – usare un proprio albo sindacale, distinto da quello dei sindacati; – utilizzare i sistemi informatici della scuola; – utilizzare per lo svolgimento della propria attività un locale richiedendone la disponibilità al dirigente scolastico; – utilizzare permessi sindacali. Queste prerogative appartengono alla RSU nel suo complesso, non ai singoli componenti. Le modalità di utilizzazione sono decise dalla stessa RSU, sulla base di un regolamento interno, riportato in documenti (ad esempio: se e quando convocare l’assemblea, con che ordine del giorno, come organizzarla, chi fa la relazione, se invitare esperti o rappresentati sindacali, come usare il monte ore dei permessi sindacali o l’albo sindacale). Il componente che intende dimettersi, deve dichiararlo per iscritto alla stessa RSU, che ovviamente dovrà decidere se accettare o meno le dimissioni. È opportuno che la procedura sia inserita nel regolamento della RSU, prevedendo, eventualmente, che si discutano i motivi delle dimissioni, considerando che queste hanno effetto sulla sopravvivenza della stessa RSU. Il dimissionario è sostituito dal primo dei non eletti della sua lista. Se non c’è, il posto rimane scoperto, non potendo subentrare il candidato di un’altra lista. La RSU comunica dimissioni e sostituzione al dirigente scolastico e, attraverso l’albo sindacale, ai lavoratori della scuola (Accordo del 7.8.1998, art. 7). L’accordo sindacale del 13/03/2013 “accordo su integrazione e modificazioni dell’accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – comparto scuola” (vedi parte settima) prevede che in deroga alla regola generale, la RSU decade unicamente laddove restino in carica meno di due componenti. In tal caso si dovrà procedere a nuove elezioni con le modalità indicate nell’Accordo. I sindacati rappresentativi a livello territoriale indicono, in caso di decadenza, le nuove elezioni, seguendo la procedura ordinaria prevista dall’accordo quadro del 7.8.1998. Le elezioni si devono tenere entro 50 giorni dalla decadenza. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, della parte prima dell’accordo quadro del 7.8.1998, le associazioni sindacali possono conservare o costituire dei “terminali di tipo associativo” (in sostanza i delegati sindacali), dandone comunicazione alla scuola. I “terminali associativi” usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni, e conservano le tutele e le prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

CHI SONO I COMPONENTI DELLA RSU IN CARICA

Nelle elezioni RSU dell’ a.s. 2021-2022 (per il triennio 2022-2025) sono state elette le docenti:

  • Ricci Maria Teresa come rappresentante UIL -SCUOLA
  • Boccolini Alessandra come rappresentante FLC-CGIL
  • Lura Scipioni come rappresentante CISL-SCUOLA

 

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